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Legge 24/12/1969 n. 990

Art. 16 Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni L’autorizzazione prevista dall’art. 9 della legge non può essere data al commissario liquidatore che con il decreto con cui e promossa la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 17 Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell’art 9 della legge Il commissario liquidatore nell’assolvimento dei compiti di cui all’art. 9 della legge accerta l’esistenza e la risarcibilità del danno e ne determina l’ammontare. Il commissario liquidatore trasmette all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, l’atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore. Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne dà comunicazione all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, indicando i motivi del disaccordo e l’ammontare del danno da lui accertato.

Art. 18 Pagamento del danno da parte dell’istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, in caso di accordo del creditore L’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, provvede, nei limiti previsti dagli artt. 19, secondo comma, e 21, ultimo comma, della L. 24 dicembre 1969 n. 990, al pagamento della somma a suo carico indicata nell’atto di liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 17, secondo comma, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso.

Art. 19-21 [omissis]

Art. 22 Pagamento da parte dell’istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, del danno in caso di accordo del creditore con l’impresa cessionaria del portafoglio a norma del Dl 26 settembre 1978 n. 576, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 1978 n. 738 L’impresa cessionaria del portafoglio che provvede alla liquidazione dei danni a norma dell’art. 4 del Dl 26 settembre 1978 n. 576, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 1978 n. 738, trasmette all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, l’atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore. L’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, provvede, nei limiti previsti dagli artt. 19, secondo comma, e 21, terzo comma, della L. 24 dicembre 1969 n. 990, al

Art. 23-28 [omissis]

Art. 1 [omissis]

Art. 2

1. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all’estero, l’ente di cui all’art. 6 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, come sostituito dall’art. 1 della presente legge, può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

Art. 3

1. L’ente riconosciuto dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nei modi indicati dall’art. 1, comma 2, lett. b), e per gli effetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, è abilitato ad emettere i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

2. Sono altresì attribuite allo stesso ente le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione per l’Italia ai sensi e per gli effetti delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972 n. 72/166/Cee e del 29 dicembre 1983 n. 84/5/Cee.

3. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le Direttive di cui al comma 2, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’ente ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

 

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